STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“CUTE PROJECT- ONLUS”
Denominazione e sede
Art. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “Cute Project – ONLUS”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
Art. 2) L’Associazione ha sede in Torino (TO) , Via Torricelli 35. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta. Il Consiglio Direttivo, con semplice delibera, potrà stabilire altrove purché sul territorio italiano l’apertura e la chiusura di sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati che saranno dotati di autonomia organizzativa, gestionale per la normale amministrazione purché non in contrasto con gli scopi statutari dell’Associazione.
Finalità
Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento a tutti i casi di disagio, intendendo per tali quelli previsti e regolamentati dal D.L.gs. 460/97 nei settori di cui all’art 10, dedicandosi in modo particolare a:
o all’assistenza sociale e sociosanitaria nei confronti di persone svantaggiate (soprattutto bambini) prive di qualsiasi assistenza medico-sanitaria sia in Italia che in Paesi in via di sviluppo;
o alla formazione di soggetti che si trovano in situazioni di svantaggio sociale dovuto alla scarsità di risorse economiche, tipiche dei paesi in via di sviluppo. Il fine è quello di poter favorire l’accesso a persone che sono nate in paesi tra i piu’ poveri nel mondo di una formazione specifica tale da consentire loro di lavorare e operare in modo autonomo.
In particolare l’Associazione si prefigge lo scopo di promuovere la sensibilità e sostenere iniziative di solidarietà verso vittime di ustioni in Italia e in Paesi in via di sviluppo anche attraverso la formazione teorico-pratica di personale sanitario nell’ambito della chirurgia plastica ricostruttiva, con particolare orientamento verso le tecniche di cura delle ustioni e dei loro esiti.
L’Associazione per il perseguimento dei propri scopi potrà svolgere le seguenti attività
– Apertura di ambulatori, relativi alla chirurgia plastica ricostruttiva, gestiti dai volontari . Trattamento e cura di patologie di pertinenza in chirurgia plastica con particolare attenzione alle cicatrici da ustione e loro esiti in ambulatori territoriali rivolti a persone in difficoltà che non avrebbero altro modo di curarsi
– Organizzazione di missioni nei Paesi in via di sviluppo per fornire assistenza medica gratuita a soggetti privi di qualsiasi tipo di assistenza sanitaria, compreso il trasporto e fornitura del materiale sanitario necessario (dai ferri chirurgici ai fili di sutura, dalle apparecchiature anestesiologiche ai cerotti per le medicazioni). In questo modo si può svolgere in modo autonomo l’attività chirurgica specialistica;
– Formazione teorico – pratica a favore di medici e altre figure sanitarie (quali infermieri, assistenti di sala, ecc..). L’ attività potrà essere svolta durante le missioni oppure favorire l’invio di personale da formare in stage in Italia;
– Predisposizione dei mezzi di supporto didattico a complemento dell’attività formativa
– Interventi di prevenzione delle patologie specifiche in Italia e all’estero;
– Organizzazioni e partecipazione a seminari convegni con riferimento alla chirurgia plastica ricostruttiva;
– Programmazione di qualsiasi attività che sia ritenuta funzionale al raggiungimento degli scopi dell’Associazione
Per la realizzazione dei suddetti scopi nell’intento di agire a favore di persone in difficoltà, l’Associazione si propone di svolgere tramite i propri volontari le indispensabili attività di raccolta fondi sia predisponendo progetti di intervento da sottoporre ad Istituzioni pubbliche o private sia coinvolgendo i potenziali donatori singoli in eventi di sensibilizzazione pubblici.
Stipula inoltre accordi di collaborazione con Enti ed Organizzazioni che possano fornire sinergie utili al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Costituisce strumento fondamentale di divulgazione delle attività il sito di Cute Project il cui controllo ricadrà sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 8
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
Durata
Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci
Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso
Le Organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio.
Art. 8 ) Tutti i soci hanno diritto di:
• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
• godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione, ne’ alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Assemblea dei soci
Art. 14) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno _1/10_ dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione (da indirsi almeno il giorno successivo alla prima), nonché l’ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
– discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– definisce il programma generale annuale di attività;
– procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
– determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
– discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
– delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
– decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
• deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano e quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci. Le delibere, prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
Consiglio Direttivo e Presidente
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri che sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto ( anche via mail sms ) da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione (in caso di urgenza il termine è ridotto a 3 giorni); tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo, verrà redatto, a cura del Segretario, nominato dal Consiglio stesso, su apposito libro, il relativo verbale, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario medesimo.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
• le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
• le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
• le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
• la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
• la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
• la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
• la fissazione delle quote sociali;
• la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
• la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
• la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
• ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo provvede inoltre:
• alla ratifica delle decisioni di carattere straordinario prese dal Presidente;
• a predisporre i bilanci consuntivo e preventivo, curando che le spese non superino i limiti previsti, presentandoli all’approvazione dell’Assemblea;
• a predisporre i Regolamenti di disciplina ed ogni altra fonte regolamentare soggetta ad approvazione da parte dell’Assemblea dei soci;
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall’Assemblea dei Soci su proposta motivata dal Presidente dell’Associazione, nell’ipotesi di violazione degli ideali e dei principi ispiratori dell’Associazione ovvero nell’ipotesi di scarso impegno sociale all’interno dell’Associazione, ed in ogni caso nell’ipotesi di ripetute ed ingiustificate assenze alle riunioni del Consiglio medesimo.
Il Consiglio Direttivo, allo scopo di meglio raggiungere le finalità statutarie, potrà istituire comitati, commissioni e gruppi di studio e di ricerca, nominandone i membri e fissando i loro compiti, che non potranno mai essere di gestione o di rappresentanza dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo deciderà di volta in volta sull’opportunità di corrispondere a favore dei membri dei comitati, commissioni e gruppi di studio e di ricerca di cui al comma precedente, una indennità a titolo di rimborso spese, stabilendone l’ammontare.
Art.22)
Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto o in altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio.
Analogamente a quanto espresso nel precedente punto verrà eletto il vice presidente (o vicepresidenti);
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. La carica è gratuita.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente designato dal Consiglio stesso.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Associazione. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
E’ assistito dal Segretario.
Tesoriere e Segretario
Art. 23)
Il Tesoriere ha la gestione contabile dell’Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno la sua durata in carica corrisponde a quella del Consiglio nel cui ambito è stato eletto ed è rieleggibile.
Il Segretario è eletto nel proprio seno dal Consiglio Direttivo il quale provvederà altresì a definire le mansioni; La sua durata in carica corrisponde a quella del Consiglio nel cui ambito è stato eletto ed è rieleggibile.
La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di costituzione.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 24)
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
. quote associative e contributi di terzi;
.contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
.donazioni e lasciti testamentari;
. rimborsi derivanti da convenzioni;
. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale;
Il patrimonio sociale è costituito da:
. beni immobili e mobili;
.azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
. donazioni, lasciti o successioni;
. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal _1 gennaio al _31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Scioglimento
Art. 25) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art. 26) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.
Seguono le firme dei soci fondatori:
Daniele Alessandro Bollero
Ezio Gangemi
Sajda Bencivelli
Eva Mesturino
Luca Arrò